Regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 3
Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e
di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana
il seguente regolamento regionale:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole) e dei criteri generali di cui all’articolo 52 della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche):
a) disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse
assimilate;
b) disciplina gli scarichi delle reti fognarie;
c) definisce il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche,
di acque reflue assimilate e di reti fognarie;
d) disciplina i campionamenti e gli accertamenti analitici.
Art. 2 - Definizioni
1. Fatte salve le definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 152/1999, si
intende per:
a) «insediamenti, installazioni o edifici isolati» (nel seguito «insediamenti
isolati») le costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, le cui
acque reflue domestiche o assimilate:
1) se smaltite tramite un unico scarico, provengano da una sola struttura o da
strutture tra loro funzionalmente collegate;
2) se provenienti da più costruzioni indipendenti, siano smaltite tramite
distinti scarichi e siano di norma caratterizzate da un carico organico
complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti.
b) «scarichi in atto»:
1) gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi
al regime autorizzatorio previgente;
2) gli scarichi di acque reflue urbane che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio
previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali
alla stessa data siano state completate tutte le procedure relative alle gare di
appalto e all’assegnazione dei lavori.
Art. 3 - Norme tecniche regionali
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
la Giunta regionale approva le norme tecniche regionali per:
a) l’identificazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del d.lgs. 152/1999,
dell’insieme dei sistemi adottabili per il trattamento delle acque reflue
domestiche o assimilate scaricate dagli insediamenti isolati;
b) l’individuazione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto stesso,
dell’insieme dei trattamenti appropriati cui devono essere sottoposti gli
scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di duemila
abitanti equivalenti.
2. I titolari degli scarichi possono proporre l’installazione di sistemi
alternativi a quelli di cui al comma 1, che garantiscano prestazioni almeno
equivalenti, fermo restando l’obbligo del rispetto dei valori limite di
emissione prescritti dal presente regolamento.
Art. 4 - Individuazione degli agglomerati
1. Le autorità d’ambito di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 26/2003,
nel procedere all’individuazione degli agglomerati ai sensi del comma 2, lett.
i) del medesimo articolo, si attengono alle direttive regionali emanate ai sensi
dell’articolo 44, comma 1, lettera c) della legge regionale stessa.
2. Contestualmente agli agglomerati, le autorità d’ambito individuano, con la
collaborazione dei comuni interessati, le parti degli agglomerati stessi
sprovviste di reti fognarie.
3. Le autorità d’ambito provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 con
apposito atto da assumere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
4. Entro sei mesi dall’attivazione degli ampliamenti delle reti fognarie le
autorità d’ambito provvedono ad aggiornare la situazione degli agglomerati con
le modalità di cui al comma 3.
Art. 5 - Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche
1. Sono da considerare acque reflue domestiche, secondo la definizione di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. 152/1999, oltre a quelle
provenienti da insediamenti residenziali, le acque reflue derivanti dalle
attività indicate nell’allegato A.
2. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono
assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’articolo 28, comma 7, del
d.lgs. 152/1999, le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni
trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 1
dell’allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.
3. L’assimilazione di cui al comma 2 non si applica agli effluenti di
allevamento, come definiti dall’articolo 2, lettera s) del d.lgs. 152/1999, e
alle acque di raffreddamento.
4. L’autorità competente, sulla base dell’esame delle attività da cui derivano
le acque reflue, può procedere alla valutazione della assimilazione delle acque
stesse, senza necessità di eseguire accertamenti analitici, se le attività
presentano un consumo d’acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc..
5. La determinazione degli abitanti equivalenti (di seguito a.e.) degli scarichi
di acque reflue assimilate è fatta con riferimento:
a) al giorno in cui annualmente si registra, in relazione alla tipologia ed
all’eventuale stagionalità delle lavorazioni, il carico organico biodegradabile
di punta, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell’inerente
concentrazione media di BOD5, misurata a monte di ogni trattamento delle acque
reflue scaricate;
b) al carico di cui alla lettera a) diviso per il valore assunto per la
definizione di abitante equivalente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)
del d.lgs. 152/1999.
6. Nei casi di cui al comma 4, per la determinazione degli a.e. può farsi
riferimento a studi di carattere specialistico o a dati di letteratura
caratterizzati da elevata affidabilità.
Art. 6 - Rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le
disposizioni del d.lgs. 152/1999.
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE
Art. 7 - Recapito nelle reti fognarie degli scarichi di acque reflue
domestiche e assimilate
1. Nelle zone servite da reti fognarie, gli scarichi di acque reflue
domestiche e assimilate sono allacciati alle reti stesse, nell’osservanza dei
regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
2. Nelle zone che il comune non abbia individuato come servite da reti fognarie
ai sensi della previgente disciplina, in attesa che si provveda
all’individuazione degli agglomerati e delle loro parti sprovviste di reti
fognarie in conformità all’articolo 4, comma 3, il gestore del servizio idrico
integrato valuta la realizzabilità dell’allacciamento alle reti stesse degli
scarichi di acque reflue e assimilate relativi a insediamenti per la cui
realizzazione siano rilasciati permessi di costruire, ovvero vengano a scadenza
i termini correlati alla presentazione di una d.i.a., successivamente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In caso di insussistenza dei presupposti per l’allacciamento alla rete
fognaria, gli scarichi di cui al comma 2 possono essere recapitati in corpi
d’acqua superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel
rispetto della disciplina definita per gli scarichi dei nuovi insediamenti
isolati dall’articolo 8 e del regime autorizzatorio di cui all’articolo 22.
4. Gli scarichi di cui al comma 3 sono allacciati alla rete fognaria entro due
anni dall’esecutività del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4 ed entro
lo stesso termine i titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla
rimozione delle opere e dei dispositivi realizzati per l’effettuazione degli
scarichi nei recapiti di cui al comma 3 e alle bonifiche necessarie.
Art. 8 - Disciplina degli scarichi degli insediamenti isolati
1. I nuovi scarichi degli insediamenti isolati di carico organico inferiore
a cinquante a.e. non possono essere recapitati:
a) in corpi d’acqua superficiali;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone appartenenti
al bacino idrografico dei laghi delimitate dalla fascia di un chilometro dalla
linea di costa.
2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono sottoposti a trattamento mediante i
seguenti dispositivi, da realizzare conformemente alle norme tecniche regionali
di cui all’articolo 3, comma 1:
a) vasca Imhoff o fossa settica, gestita in modo da garantire per i solidi
sedimentabili il rispetto del valore limite di emissione di 0,5 ml/l;
b) trincee di sub-irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla
permeabilità del terreno.
3. Le acque meteoriche derivanti dagli insediamenti di cui al comma 1 sono
raccolte separatamente, avviando al trattamento esclusivamente le acque reflue.
4. Gli scarichi degli insediamenti isolati di carico organico uguale o superiore
a cinquanta a.e. sono soggetti, in rapporto al loro essere nuovi o in atto, alla
natura del recapito e al carico organico espresso in abitanti equivalenti, alle
pertinenti disposizioni definite al titolo III per gli scarichi delle reti
fognarie relativi ad agglomerati di uguale popolazione equivalente.
5. Gli scarichi in atto degli insediamenti isolati devono essere adeguati alle
pertinenti disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE RETI FOGNARIE
CAPO I - Disposizioni comuni
Art. 9 - Divieti e obblighi
1. I nuovi scarichi di acque reflue urbane non possono essere recapitati sul
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:
a) nelle zone vulnerabili da nitrati individuate dal Programma di tutela e uso
delle acque, di cui all’articolo 45, comma 3, della l.r. 26/2003 (di seguito
PTUA);
b) nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi delimitate dalla
fascia di dieci chilometri dalla linea di costa, se la popolazione equivalente
degli agglomerati da cui le acque reflue provengono è superiore a quattrocento
a.e.
2. Gli scarichi in atto di acque reflue urbane nei recapiti di cui al comma 1
sono disattivati e recapitati in acque superficiali, nel rispetto delle
disposizioni del presente regolamento, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore dello stesso.
3. Nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi è fatto divieto di
recapitare nei corpi d’acqua superficiali i nuovi scarichi di acque reflue
urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente da cinquanta a
cento a.e.
4. Gli scarichi in atto di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
popolazione equivalente da cinquanta a cento a.e. nei recapiti di cui al comma 3
sono disattivati e recapitati sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
5. Nelle reti fognarie a servizio di una popolazione equivalente inferiore a
quattrocento a.e. sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflue
industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle
dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999 di seguito indicate:
a) se le reti recapitano in acque superficiali, tabella 3 per gli scarichi in
acque superficiali;
b) se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo,
tabella 4.
Art. 10 - Prescrizioni di carattere generale
1. La provincia, in sede di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione agli
scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione
equivalente pari o superiore a duemila a.e. recapitati in corpi idrici
superficiali destinati all’uso potabile o alla balneazione, come individuati dal
PTUA, ovvero in loro immissari, fino alla distanza, a monte della confluenza
negli stessi, ritenuta dalla provincia medesima tale da fornire adeguate
garanzie di carattere igienico - sanitario, fissa il limite da rispettare per il
parametro escherichia coli, prescrivendo i termini di adeguamento e in quale
periodo dell’anno il limite deve essere rispettato.
2. Gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da
agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a diecimila a.e. devono
rispettare, relativamente alle forme azotate, i soli valori limite di emissione
stabiliti per l’azoto totale e per l’azoto ammoniacale, con una concentrazione
media giornaliera di azoto ammoniacale (come N) non superiore al 30% di quella
relativa all’azoto totale.
3. Gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane nei quali è ammessa
la presenza di acque reflue industriali devono rispettare, salvo che per i
parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e per le varie forme
dell’azoto, i cui valori limite di emissione sono fissati, ove del caso, dal
presente regolamento, i valori limite di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al
d.lgs. 152/1999, qualora:
a) le acque reflue industriali affluenti all’impianto di trattamento delle acque
reflue urbane siano caratterizzate da un COD o da un volume complessivo
superiori al 20% di quelli relativi all’affluente all’impianto stesso,
percentuali da calcolare sui valori medi di un giorno lavorativo tipo;
b) per tali acque il gestore del servizio idrico integrato abbia adottato valori
limite di emissione meno restrittivi di quelli della tabella 3 stessa.
4. Gli scarichi in acque superficiali di reti fognarie provenienti da
agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti sono sottoposti, in
attuazione dell’articolo 31, comma 5 del d.lgs. 152/1999, alla disciplina
definita dal presente regolamento, con riferimento alla popolazione equivalente
servita nelle diverse stagioni.
5. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali situate al di sopra
dei 1500 metri sul livello del mare possono essere sottoposti, ai sensi
dell’articolo 31, comma 6, del d.lgs. 152/1999, a un trattamento meno spinto di
quello previsto dal presente regolamento, purché studi dettagliati comprovino
che essi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane possono essere recapitati sul suolo o
negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 29, comma 1, lettera c) del d.lgs. 152/1999 e delle prescrizioni di
cui all’allegato 5 al decreto stesso, nonché dei criteri e dei valori limite di
emissione fissati dal presente regolamento.
CAPO II - Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da
agglomerati con popolazione equivalente inferiore a duemila a.e.
Art. 11 - Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane
1. I nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
popolazione equivalente inferiore a duemila a.e. sono sottoposti ai seguenti
trattamenti appropriati, da realizzare conformemente alle norme tecniche
regionali di cui all’articolo 3, comma 1, nel rispetto dei valori limite di
emissione di cui alla tabella 2 dell’allegato B, fatta salva la specifica
disposizione di cui al comma 2:
a) se a servizio di una popolazione equivalente da cinquanta a cento a.e., vasca
Imhoff;
b) se a servizio di una popolazione equivalente superiore a cento e fino a
quattrocento a.e., in tutti i casi in cui le condizioni ambientali lo
consentono, secondario, preferibilmente di tipo estensivo, preceduto da vasca
Imhoff o fossa settica, ovvero biologico;
c) se a servizio di una popolazione equivalente superiore a quattrocento e
inferiore a duemila a.e., secondario.
2. I nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
popolazione equivalente superiore a quattrocento e inferiore a duemila a.e. sono
sottoposti a trattamento secondario, nel rispetto dei valori limite di emissione
di cui alla tabella 3 dell’allegato B, nel caso di recapito sul suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo.
3. La dispersione degli scarichi di cui ai commi 1 e 2 sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo deve essere effettuata mediante idonei sistemi, da
realizzare conformemente alle norme tecniche regionali di cui all’articolo 3,
comma 1.
4. Qualora recapitati in corpi idrici superficiali destinati all’uso potabile o
alla balneazione, come individuati dal PTUA, ovvero in loro immissari, fino alla
distanza, a monte della confluenza negli stessi, ritenuta dalla provincia tale
da fornire adeguate garanzie di carattere igienico sanitario, gli scarichi di
cui al comma 1 sono sottoposti a trattamento:
a) con sistemi, quali il lagunaggio naturale o la fitodepurazione a flusso sub -
superficiale o comunque in grado di incidere in modo sensibile sulla qualità
microbiologica dello scarico, se a servizio di una popolazione equivalente
superiore a cento e fino a quattrocento a.e.;
b) tra quelli contemplati dalle norme tecniche regionali di cui all’articolo 3,
comma 1, in grado di rispettare per l’escherichia coli il limite fissato dalla
provincia in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, se a servizio di
una popolazione equivalente superiore a quattrocento e inferiore a duemila a.e.;
in tale sede la provincia prescrive i termini di adeguamento e in quale periodo
dell’anno il limite deve essere rispettato.
5. Gli scarichi di cui al comma 1 recapitati in corpi d’acqua superficiali
ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati individuate dal PTUA, se al servizio
di una popolazione equivalente superiore a quattrocento e inferiore a duemila
a.e., sono sottoposti a trattamento con sistemi in grado di garantire, oltre ai
valori di cui alla tabella 2 dell’allegato B, il valore limite di emissione di
40 mg/l per l’azoto totale (come N).
6. Gli scarichi in atto di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
popolazione equivalente inferiore a duemila a.e. recapitati sul suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo devono essere adeguati alle disposizioni del
presente articolo entro tre anni dalla data in vigore del presente regolamento.
7. La provincia, in sede di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, prescrive
i termini per l’adeguamento degli scarichi di cui al comma 4 alle disposizioni
del comma medesimo.
CAPO III - Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da
agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e.
Art. 12 - Disciplina dei nuovi scarichi di acque reflue urbane in acque
superficiali
1. I nuovi scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti
da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e.
devono rispettare i valori limite di emissione di cui alle seguenti tabelle
dell’allegato B:
a) se recapitati nei laghi individuati quali aree sensibili dal PTUA e nei
relativi bacini drenanti (di seguito scarichi recapitati in laghi), tabella 4;
b) se recapitati nella restante parte del territorio regionale drenante alle
aree sensibili delta del Po e aree costiere dell’Adriatico Nord Occidentale (di
seguito: scarichi recapitati in Adriatico), tabella 5.
Art. 13 - Disciplina degli scarichi in atto di acque reflue urbane in acque
superficiali
1. Gli scarichi in atto in acque superficiali di acque reflue urbane
provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a
duemila a.e. devono essere adeguati, entro il 31 dicembre 2008, per i parametri
indicati, ai valori limite di emissione di cui alle seguenti tabelle
dell’allegato B:
a) se recapitati in laghi, tabella 4;
b) se recapitati in Adriatico, tabella 6.
2. Entro il 31 dicembre 2016, gli scarichi di cui al comma 1, lettera b) devono
essere adeguati ai valori limite di emissione di cui alla tabella 5
dell’allegato B.
Art. 14 - Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo
1. Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e. recapitati sul suolo o
negli strati superficiali del sottosuolo devono rispettare i valori limite di
emissione di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999.
Art. 15 - Acque meteoriche da avviare alla depurazione
1. Gli sfioratori di piena delle reti fognarie di tipo unitario sono
realizzati in modo da lasciare direttamente defluire all’impianto di trattamento
delle acque reflue urbane la portata nera diluita corrispondente al più elevato
dei valori derivanti dall’applicazione dei seguenti criteri:
a) salvi i casi di cui al comma 2, apporto di 750 litri per abitante equivalente
al giorno, considerati uniformemente distribuiti nelle 24 ore, determinando in
termini idraulici, ossia per rapporto tra il consumo giornaliero medio
industriale accertato e la dotazione idrica della popolazione residente, assunta
pari a 200 l/abxg, gli a.e. degli scarichi di acque reflue industriali non
caratterizzabili in base all’apporto di sostanze biodegradabili;
b) rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come
media giornaliera per gli apporti civili e come media su 12 ore per quelli
industriali, salvo presenza di significativi complessi che lavorino su più turni
giornalieri; il rapporto di diluizione è incrementato a 2,5 nel caso gli apporti
industriali in termini di abitanti equivalenti, calcolati con il criterio di cui
alla lettera a), superino il 50% del totale.
2. L’apporto di cui al comma 1, lettera a) è elevato a 1.000 in corrispondenza
di sfioratori le cui acque eccedenti siano recapitate in laghi ovvero sul suolo
o negli strati superficiali del sottosuolo.
3. Le condotte per acque meteoriche di dilavamento delle reti fognarie separate
sono realizzate in modo da avviare all’impianto di trattamento delle acque
reflue urbane l’aliquota delle acque di pioggia corrispondente ad un apporto di
1 l/sec per ettaro di superficie scolante impermeabile, ricavata dal prodotto
dell’effettiva area scolante per il coefficiente di assorbimento medio
ponderale.
Art. 16 - Vasche di accumulo delle acque di pioggia
1. Le acque eccedenti gli apporti di cui all’articolo 15 scaricate dagli
sfioratori di piena sono avviate a vasche di accumulo a perfetta tenuta per
evitare infiltrazioni negli strati superficiali del sottosuolo.
2. Il sistema di alimentazione delle vasche di accumulo è realizzato in modo da
escludere le stesse a riempimento avvenuto e le ulteriori acque sfiorate sono
avviate ai recapiti naturali, direttamente o previo accumulo in vasche volano
tese a contenere l’entità delle portate meteoriche scaricate entro valori
compatibili con la capacità idraulica dei ricettori.
3. Le vasche di accumulo sono dimensionate come segue, in relazione al recapito
cui sono avviate le acque di cui al comma 1:
a) corpi idrici significativi, come individuati dal PTUA, ovvero suolo o strati
superficiali del sottosuolo: 50 mc/ha di superficie scolante impermeabile,
ricavata come da articolo 15, comma 3;
b) corpi idrici non significativi: 25 mc/ha.
Nel calcolo del volume delle vasche si può tenere conto, mediante opportuni
sistemi di controllo, della capacità d’invaso delle reti fognarie.
4. Le vasche sono realizzate presso:
a) lo sfioratore in testa all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
b) gli sfioratori che sottendono agglomerati con oltre diecimila a.e.;
c) gli sfioratori che consentono di controllare complessivamente almeno l’80%
della superficie servita dalla rete, nel caso di recapito in corpi idrici
significativi, ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e il
50% nel caso di recapito in corpi idrici non significativi.
5. A evento meteorico esaurito, le acque accumulate sono immesse nella rete
fognaria con modalità di svuotamento delle vasche stabilite dal gestore del
servizio idrico in modo da mantenere nelle canalizzazioni portate inferiori a
quelle delle acque nere diluite da addurre direttamente all’impianto di
trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’articolo 15 e comunque tali
da assicurare il corretto funzionamento dell’impianto stesso.
Art. 17 - Adeguamento dei manufatti di sfioro e realizzazione delle vasche di
accumulo e delle vasche volano
1. I manufatti di sfioro delle acque meteoriche delle reti fognarie di tipo
unitario e delle condotte per acque meteoriche di dilavamento esistenti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle
prescrizioni di cui all’articolo 15 entro il 31 dicembre 2016.
2. Ai fini di cui al comma 1, i piani d’ambito di cui all’articolo 48, comma 2,
lettera d) della l.r. 26/2003 (di seguito piani d’ambito) prevedono la
modulazione di realizzazione degli interventi, tenuto conto dei termini
stabiliti per l’adeguamento dei connessi impianti di trattamento delle acque
reflue urbane.
3. Le vasche di accumulo sono realizzate entro il 31 dicembre 2016 con la
modulazione prevista dai piani d’ambito.
4. I piani d’ambito determinano le situazioni in cui, in relazione alle
caratteristiche della zona servita, non è possibile procedere alla realizzazione
delle vasche di accumulo in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 15,
comma 3 e all’articolo 16, indicando comunque gli interventi, da realizzare
entro il termine di cui al comma 3, idonei a garantire la tutela del corpo
idrico ricettore interessato dallo scarico dello sfioratore.
5. Le vasche di accumulo e le vasche volano per la limitazione delle portate
meteoriche recapitate nei ricettori previste dalle norme tecniche di attuazione
del PTUA sono gestite dal gestore del servizio idrico integrato.
TITOLO IV - REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E
ASSIMILATE
CAPO I - Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in reti fognarie
Art. 18 - Allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue
domestiche e assimilate
1. In sede di richiesta di allacciamento alla rete fognaria degli scarichi
di acque reflue domestiche sono comunicati al comune o al gestore del servizio
idrico integrato, se delegato, le generalità e il domicilio del titolare dello
scarico, l’ubicazione dell’insediamento da cui lo scarico si origina, il
relativo volume e la descrizione sommaria del medesimo, precisando in
particolare il numero delle unità immobiliari che lo compongono, il numero di
persone che si prevede possano risiedere nell’insediamento e gli abitanti
equivalenti stimati per le acque reflue delle unità immobiliari adibite a
servizi, nonché gli ulteriori elementi che il gestore del servizio idrico
integrato, in relazione alle prescrizioni dei regolamenti emanati e alle
relative esigenze informative, ritenga occorrenti a identificare, qualificare e
quantificare lo scarico.
2. Alla comunicazione è allegata una relazione tecnica descrittiva della rete di
raccolta delle acque reflue e di quelle meteoriche, supportata da elaborati
cartografici riportanti la rappresentazione dell’insediamento e delle pertinenti
superfici impermeabili serviti dalla rete di raccolta e la planimetria della
rete stessa.
3. Qualora gli insediamenti per cui è presentata la richiesta di allacciamento
comprendano unità immobiliari dalle quali decadano acque reflue assimilate da
immettere nella rete fognaria, la comunicazione di cui al comma 1 contiene i
dati identificativi delle unità stesse e il volume occupato da ciascuna di esse,
l’attività che si intende svolgere, i consumi idrici previsti e gli abitanti
equivalenti stimati relativamente agli scarichi.
4. Per le unità immobiliari di cui al comma 3, con esclusione di quelle per le
quali il comune intenda avvalersi ai fini dell’assimilazione delle acque reflue
della facoltà di cui all’articolo 5, comma 4, è previsto un autonomo
collegamento alla rete interna di raccolta, munito, immediatamente a monte
dell’innesto nel condotto comune, di un pozzetto di caratteristiche tali da
consentire l’agevole prelievo dei campioni, opere che devono essere
esaurientemente descritte nella comunicazione.
5. Entro il termine fissato dai regolamenti locali o, in mancanza, entro un mese
dalla presentazione, il soggetto di cui al comma 1 si pronuncia sulla richiesta
di allacciamento, riservandosi di impartire le prescrizioni necessarie entro il
mese successivo; in mancanza degli elementi occorrenti al pronunciamento, il
relativo termine è interrotto dalla richiesta di precisazioni o integrazioni e
ridecorre interamente dalla data in cui esse sono fornite.
6. Il soggetto di cui al comma 1, verificata la conformità della realizzazione
delle reti interne di fognatura alla descrizione fornita ai sensi dei commi 1 e
2 e alle eventuali prescrizioni di cui al comma 5, autorizza l’esecuzione
dell’allacciamento alla rete fognaria, previo versamento delle connesse spese,
qualora alla sua realizzazione provveda il comune o il gestore del servizio
idrico integrato.
7. Nei casi di cui all’articolo 7, comma 4, copia della richiesta di
allacciamento di cui al comma 1 è inviata alla provincia, che prescrive le opere
e i dispositivi da demolire o rimuovere e le bonifiche necessarie.
Art. 19 - Mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue
domestiche e assimilate allacciati alla rete fognaria
1. I titolari, ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, i legali
rappresentanti degli insediamenti le cui acque reflue domestiche sono immesse
nella rete fognaria, comunicano al comune e al gestore del servizio idrico
integrato, se delegato:
a) con un preavviso di un mese, i dati di cui all’articolo 18, comma 3, qualora
nelle unità immobiliari degli insediamenti si intendano avviare attività dalle
quali derivino acque reflue assimilate destinate a essere immesse nella
fognatura interna e da questa convogliate nella rete fognaria;
b) entro due mesi, il cambiamento nella titolarità o nella rappresentanza legale
dello scarico.
2. Per gli insediamenti già allacciati alla rete fognaria alla data di entrata
in vigore del presente regolamento le comunicazioni di cui al comma 1 sono
presentate per la prima volta entro sei mesi da tale data.
3. Con la richiesta di autorizzazione o denuncia di effettuazione di modifiche o
varianti, compreso il cambiamento di destinazione d’uso, delle opere edilizie, è
presentata al soggetto di cui al comma 1 una specifica, distinta comunicazione,
richiamando l’assenso ad allacciare l’insediamento alla rete fognaria acquisito
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento o ai sensi dell’articolo
18, comma 7 e fornendo i dati di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e, ove ne
ricorrano gli estremi, comma 3, fatte salve le semplificazioni che l’indicato
soggetto ritenga di introdurre in relazione alla preesistenza dell’allacciamento
e all’eventuale modesta entità delle innovazioni.
4. Alla fattispecie di cui al comma 3 si applicano le pertinenti disposizioni di
cui all’articolo 18, commi 4 e 5.
Art. 20 - Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate nelle reti
fognarie in presenza di scarichi di acque reflue industriali
1. Qualora gli insediamenti da cui provengono le acque reflue domestiche e
assimilate comprendano unità immobiliari dalle quali decadano acque reflue
industriali da immettere nella rete fognaria, i titolari, ovvero, nel caso di
comproprietà o condominio, i legali rappresentanti degli insediamenti comunicano
al comune o al gestore del servizio idrico integrato, se delegato, gli estremi
catastali delle unità stesse, una descrizione sommaria delle medesime, con
indicazione del volume occupato da ciascuna di esse nel contesto
dell’insediamento, i dati anagrafici o societari dei soggetti terzi che ne hanno
il possesso o la disponibilità e il relativo recapito e, per quanto riguarda le
attività , gli estremi delle autorizzazioni allo scarico.
2. I dati di cui al comma 1 sono presentati:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) nei casi agli articoli 18 e 19, con la comunicazione prevista dagli articoli
stessi.
3. Per ciascuna delle unità immobiliari di cui al comma 1 è previsto un autonomo
collegamento alla rete interna di raccolta delle acque reflue, munito,
immediatamente a monte dell’innesto nel condotto comune, di un pozzetto di
caratteristiche tali da consentire l’agevole prelievo dei campioni, ferma
restando la facoltà del comune di richiedere che per gli scarichi stessi sia
realizzato un autonomo allacciamento alla rete fognaria.
Art. 21 - Spese d’istruttoria
1. Le spese occorrenti ad effettuare i rilievi, i controlli e i sopralluoghi
di cui al presente capo sono a carico del richiedente che è tenuto a versare, a
titolo di deposito, la somma determinata dal comune o dal gestore del servizio
idrico integrato, se delegato; completata l’istruttoria, il soggetto indicato
provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute, al cui versamento è
subordinato il rilascio del previsto assenso all’allacciamento alla rete
fognaria.
CAPO II - Regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e
assimilate provenienti da insediamenti isolati
Art. 22 - Autorizzazione a scaricare le acque reflue domestiche e assimilate
provenienti da nuovi insediamenti isolati e da quelli in costruzione
1. Alla richiesta del permesso di costruire, ovvero alla d.i.a. per la
realizzazione dei nuovi insediamenti isolati da cui si origineranno gli scarichi
di acque reflue domestiche e assimilate è allegata copia della ricevuta di
avvenuta presentazione alla provincia della relativa domanda di autorizzazione
allo scarico; per gli insediamenti i cui lavori di costruzione non siano
ultimati alla data di entrata in vigore del presente regolamento è presentata
alla provincia domanda di autorizzazione allo scarico, da trasmettere in copia
al comune, ad integrazione della richiesta del permesso di costruire, ovvero
della d.i.a. per la realizzazione dell’insediamento.
2. La domanda di autorizzazione cui al comma 1 contiene le generalità e il
domicilio del titolare dello scarico, l’ubicazione dell’insediamento da cui lo
scarico stesso si origina, il relativo volume e una descrizione sommaria del
medesimo, precisando in particolare il numero delle unità immobiliari che lo
compongono, il numero di persone che si prevede possano risiedere
nell’insediamento e gli abitanti equivalenti stimati per le acque reflue delle
eventuali unità immobiliari adibite a servizi, la natura del recapito, i sistemi
di trattamento e, se del caso, di dispersione che si intendono installare,
nonché gli ulteriori elementi che la provincia ritenga occorrenti.
3. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva della rete di
raccolta delle acque reflue e di quelle meteoriche, dei sistemi di trattamento e
degli eventuali sistemi di smaltimento, supportata da elaborati cartografici
riportanti la rappresentazione dell’insediamento e delle pertinenti superfici
impermeabili serviti dalla rete di raccolta, la planimetria della rete stessa,
l’ubicazione dei sistemi di trattamento, il punto di scarico e le eventuali
opere di smaltimento.
4. Qualora gli insediamenti comprendano unità immobiliari dalle quali decadano
acque reflue assimilate, la domanda deve contenere i dati di cui all’articolo
18, comma 3.
5. Alle unità immobiliari di cui al comma 4 si applica la prescrizione di cui
all’articolo 18, comma 4, con esclusione di quelle per le quali la provincia
intenda avvalersi, ai fini dell’assimilazione delle acque reflue, della facoltà
di cui all’articolo 5, comma 4.
Art. 23 - Scarichi in atto di acque reflue domestiche e assimilate
provenienti da insediamenti isolati
1. In sede di rinnovo dell’autorizzazione, i titolari, ovvero, nel caso di
comproprietà o condominio, i legali rappresentanti, degli insediamenti isolati
da cui provengono scarichi in atto di acque reflue domestiche presentano alla
provincia apposita domanda, fornendo i dati di cui all’articolo 22, comma 2 e
allegando la relazione tecnica di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. Qualora gli insediamenti di cui al comma 1 comprendano unita immobiliari
dalle quali decadano acque reflue assimilate, la domanda deve contenere i dati
di cui all’articolo 18, comma 3 e alle indicate unità immobiliari si applica la
disposizione di cui all’articolo 22, comma 5.
3. In relazione alle competenze in materia di scarichi di cui agli articoli 42 e
43 della l.r. 26/2003, i comuni, nel caso non abbiano già provveduto in tal
senso, trasmettono alla provincia entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente regolamento copia delle autorizzazioni allo scarico sul suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate, da
essi rilasciate in conformità alla previgente disciplina.
Art. 24 - Mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue
domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati
1. I titolari, ovvero, nel caso di comproprietà , i legali rappresentanti
degli insediamenti da cui provengono scarichi di acque reflue domestiche
comunicano alla provincia i dati di cui all’articolo 19, comma 1, nei termini in
esso previsti.
2. Per gli scarichi in atto le comunicazioni di cui al comma 1 sono presentate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In caso di richiesta di autorizzazione o denuncia di effettuazione di
modifiche o varianti, compreso il cambiamento di destinazione d’uso, delle opere
edilizie degli insediamenti isolati dai quali provengono le acque reflue
domestiche e assimilate, si applica, adottando le semplificazioni giustificate
dall’eventuale modesta entità delle innovazioni, procedura analoga a quella di
cui all’articolo 22.
Art. 25 - Rilascio dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate
provenienti da insediamenti isolati, con le eventuali prescrizioni, è rilasciata
entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. La provincia, nel rilasciare l’autorizzazione, può assegnare, per la messa a
punto funzionale degli eventuali presidi depurativi, un periodo di tempo che non
deve superare i tre mesi dall’attivazione dello scarico, prorogabili, in via
eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Con l’autorizzazione
è definita, in relazione alle caratteristiche del recapito finale, la disciplina
dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale.
3. L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio e,
qualora ne ricorrano i presupposti in relazione all’adempimento delle eventuali
prescrizioni, si intende tacitamente rinnovata per analoghi periodi.
4. Nei casi di cui all’articolo 24, commi 1 e 3, qualora i mutamenti producano
variazioni delle caratteristiche qualitative dello scarico tali da richiedere,
con riferimento all’articolo 3, l’installazione di un diverso sistema di
trattamento o la modifica o l’integrazione di quello installato, la provincia
prescrive ai soggetti responsabili di presentare, entro congruo termine, nuova
domanda di autorizzazione allo scarico, in conformità alle procedure di cui di
cui all’articolo 22.
Art. 26 - Spese d’istruttoria
1. Le spese di istruttoria e quelle occorrenti ad effettuare i rilievi, i
controlli e i sopralluoghi di cui al presente capo sono a carico del richiedente
che, quale condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a versare, a
titolo di deposito, la somma determinata dalla provincia; completata
l’istruttoria, la provincia provvede alla liquidazione definitiva delle spese
sostenute, al cui versamento è subordinato il rilascio dell’autorizzazione allo
scarico.
TITOLO V - REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI RETI FOGNARIE
Art. 27 - Ambito di applicazione
1. Sono soggetti al regime autorizzatorio di cui al presente titolo:
a) i seguenti scarichi delle reti fognarie, sia di tipo unitario che di tipo
separativo, nonché delle altre condotte separate convoglianti acque meteoriche
di dilavamento:
1) scarichi dei terminali delle reti o delle condotte di cui sopra;
2) scarichi degli sfioratori di piena;
3) scarichi di emergenza delle stazioni di sollevamento;
b) gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, compresi i
casi in cui gli stessi sono realizzati per lotti funzionali.
2. L’esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui al presente titolo non deve
essere svolto in surroga o ad integrazione delle attività degli organi
competenti alla approvazione dei progetti di opere pubbliche, nonché delle
procedure vigenti in materia di accertamento della loro rispondenza ai progetti
approvati e di collaudo.
3. Fermo quanto disposto dal comma 2, con l’autorizzazione può essere
prescritto, in caso di inconvenienti riscontrati o paventati e, se del caso,
disponendo o eseguendo adeguati accertamenti, di definire e porre in essere le
necessarie modifiche o integrazioni delle opere o di operare con idonee cautele
gestionali.
4. Gli accertamenti e le prescrizioni di cui al comma 3 possono concernere la
rispondenza degli scarichi alle prescrizioni del d.lgs. 152/1999, del PTUA e del
presente regolamento, nonché la conformità delle opere alle pertinenti norme
tecniche di cui alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per
la tutela delle acque dall’inquinamento, nonché alle norme tecniche regionali di
cui all’articolo 3, comma 1.
Art. 28 - Domande di autorizzazione
1. Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni per gli scarichi di cui
all’articolo 27 o il loro rinnovo sono presentate alla provincia dai
rappresentanti legali dei soggetti cui spetta la gestione delle reti e degli
impianti ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 26/2003.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se l’erogazione del
servizio è affidata a terzi, ferme restando le responsabilità dei singoli
soggetti in caso di violazione delle prescrizioni vigenti.
3. A partire dalla data di affidamento del servizio idrico integrato, i soggetti
di cui al comma 1, in sede di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione allo
scarico dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, presentano
domanda di autorizzazione per il rinnovo di tutte le autorizzazioni relative
agli scarichi delle infrastrutture costituenti o destinate a costituire lo
schema di collettamento e depurazione in atto a tale data, ancorché non scadute,
che nel frattempo siano state rinnovate, o delle quali sia stato a termini di
legge chiesto l’autonomo rinnovo.
Art. 29 - Contenuti della domanda
1. Le domande di cui all’articolo 28, comma 1, contengono:
a) i dati di cui alle direttive regionali previste dall’articolo 44, comma 1,
lettera c) della l.r. 26/2003;
b) la sintetica descrizione del sistema di raccolta, convogliamento, trattamento
e scarico esistente;
c) gli eventuali interventi occorrenti a normalizzare le situazioni in atto e a
dare compiuta attuazione alle previsioni del PTUA, precisando i termini di
realizzazione previsti dal piano d’ambito ovvero, in mancanza di tale piano, lo
stato delle iniziative intese a realizzare gli interventi stessi;
d) le iniziative e le cautele che sono state assunte o si intendono assumere in
attesa della realizzazione degli interventi di cui alla lettera c).
2. Alle domande sono inoltre allegate la relazione tecnica e gli elaborati
cartografici di cui agli articoli 30 e 31, nonché l’ulteriore documentazione che
la provincia ritenga necessaria a fornire un quadro completo della situazione.
Art. 30 - Contenuti della relazione tecnica
1. La relazione tecnica di cui all’articolo 29, comma 2:
a) illustra le caratteristiche tecniche e dimensionali degli elementi da cui
deriva lo scarico da autorizzare, desunte, qualora disponibili, dai progetti in
base ai quali essi sono stati realizzati, e evidenzia le conformità , le
inadeguatezze e le carenze riscontrate rispetto ai requisiti prescritti dal
d.lgs. 152/1999, dal presente regolamento e dal PTUA;
b) precisa i punti in cui sono stati predisposti o si intendono predisporre i
manufatti per il prelievo dei campioni necessari per l’esecuzione dei controlli
e degli autocontrolli di routine e, con riferimento ai requisiti prescritti dal
d.lgs. 152/1999, le inerenti caratteristiche e dotazioni, con particolare
riguardo alla presenza di campionatori automatici e di misuratori di portata;
c) indica, in relazione alle norme tecniche di cui all’allegato 4 «Impianti di
fognatura» alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per
la tutela delle acque dall’inquinamento, gli eventuali punti o tratti delle reti
fognarie e dei sistemi di collettamento in cui si immettono o si infiltrano
acque parassite, illustrando i motivi e precisando se le portate eccedenti sono
sfiorate anche in tempo asciutto e il relativo recapito, o in cui si registrano
perdite di acque reflue, specificando gli accertamenti compiuti e gli esiti e le
iniziative intraprese o che si intendono intraprendere, e in quali tempi, per
eliminare gli inconvenienti.
2. Alla relazione sono allegati, sul supporto magnetico prescritto, i dati
aggiornati relativi alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque
reflue industriali nelle reti fognarie, desunti dalla banca dati costituita ai
sensi dell’articolo 42, comma 1, della l.r. 26/2003.
Art. 31 - Elaborati cartografici
1. Gli elaborati cartografici di cui all’articolo 29, comma 2, contengono,
in scala adeguata al dettaglio degli elementi da rappresentare:
a) una planimetria in cui sia riportato, con le semplificazioni richieste dalla
scala dell’elaborato, lo schema di collettamento e depurazione;
b) planimetrie in cui siano individuati:
1) la tipologia di ciascuna delle diverse componenti omogenee del sistema di cui
all’articolo 27, comma 1, nonché di ciascun loro elemento, quali camerette di
ispezione, tratti sifonati, stazioni di sollevamento con i relativi scaricatori
di emergenza, sfioratori di piena, condotti di scarico;
2) il recipiente ed il punto in cui lo scarico è immesso, nonché il punto in cui
sono ubicati i manufatti predisposti o da predisporre per l’esecuzione dei
controlli;
3) i punti o i tratti delle reti fognarie e dei sistemi di collettamento, di cui
all’articolo 30, comma 1, lettera c), nei quali si immettono o si infiltrano
acque parassite o si registrino perdite di acque reflue;
c) planimetrie in cui siano riportate in scala adeguata la pianta e, ove
ritenuto opportuno, le sezioni degli impianti di depurazione e delle stazioni di
sollevamento o, in alternativa, gli inerenti schemi.
Art. 32 - Rilascio dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione, con le eventuali prescrizioni, è rilasciata entro
novanta giorni dal ricevimento della domanda ed è comunicata al soggetto di cui
all’articolo 28, comma 1.
2. La provincia, nel rilasciare l’autorizzazione, può assegnare, per la messa a
punto funzionale degli eventuali presidi depurativi, un periodo di tempo che non
deve superare i tre mesi dall’attivazione dello scarico, prorogabili, in via
eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Con l’autorizzazione
è definita, in relazione alle caratteristiche del recapito finale, la disciplina
dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale.
3. L’autorizzazione rilasciata in esito a domanda presentata con le modalità di
cui all’articolo 28, comma 3, sostituisce e abroga quelle di cui al medesimo
comma.
4. L’autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del
rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
5. Lo scarico di cui al comma 4 può essere provvisoriamente mantenuto in
funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione, fino all’adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di
rinnovo è presentata entro i termini predetti.
Art. 33 - Modifiche agli schemi di collettamento e depurazione
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 45, comma 11, del d.lgs.
152/1999, i soggetti di cui all’articolo 28, comma 1 comunicano alla provincia:
a) l’avvenuto adempimento delle prescrizioni delle autorizzazioni, ovvero,
all’approssimarsi della scadenza dei termini stabiliti per l’adempimento, le
ragioni per le quali non si sia potuto adempiere alle stesse;
b) gli incrementi di portata superiori al 20% di quella indicata
nell’autorizzazione e l’allacciamento di nuovi scarichi di acque reflue
industriali.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la comunicazione è corredata della
documentazione di cui agli articoli 30 e 31 e la provincia, qualora ne ravvisi
gli estremi, provvede a rilasciare una nuova autorizzazione allo scarico.
Art. 34 - Spese d’istruttoria
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i
controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria della domanda di
autorizzazione sono a carico del richiedente; la provincia determina, in via
provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di
deposito, quale condizione di procedibilità della domanda e, completata
l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
TITOLO VI - CAMPIONAMENTI E ACCERTAMENTI ANALITICI
Art. 35 - Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate
1. Gli accertamenti finalizzati a verificare l’esistenza delle condizioni di
assimilabilità di cui all’articolo 5, comma 2 e il rispetto dei valori limite di
emissione prescritti per gli scarichi di cui al titolo II sono di norma eseguiti
su campioni medi prelevati nell’arco di tre ore.
2. L’autorità preposta al controllo può eseguire il campionamento su tempi
diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le
caratteristiche di variabilità qualitativa e quantitativa dello scarico.
3. I controlli degli scarichi sono effettuati in conformità all’articolo 49,
commi 1 e 2 del d.lgs. 152/1999. In particolare il gestore, nell’ambito del
servizio di controllo previsto dal richiamato articolo 49, comma 2, effettua
controlli a campione per verificare il permanere delle condizioni di
assimilabilità.
4. Per gli effetti di cui all’articolo 51 del d.lgs. 152/1999, nelle
autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue
domestiche è espressamente esplicitato l’obbligo di rispettare le concentrazioni
limite di cui alla tabella 1 dell’allegato B al presente regolamento.
Art. 36 - Scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
popolazione equivalente inferiore a duemila a.e.
1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite
di emissione prescritti per gli scarichi di cui al capo II del titolo III sono
eseguiti su campioni medi prelevati nell’arco di tre ore.
2. Il gestore è tenuto ad eseguire ad intervalli regolari, sia sull’effluente
che sull’influente dell’impianto, gli accertamenti analitici sul numero minimo
annuo di campioni che risulta dallo schema di cui alla tabella 7 dell’allegato
B.
3. I risultati degli accertamenti devono pervenire all’autorità di controllo:
a) entro trenta giorni dal prelievo dei campioni, qualora emerga la regolarità
dello scarico;
b) entro tre giorni lavorativi dalla data di esecuzione degli accertamenti
analitici che abbiano messo in luce il superamento dei valori limite di
emissione in misura percentuale superiore a quella del comma 4.
4. Su base annua, si ammette che un campione medio su quattro o due su otto
possano superare i limiti tabellari purché di non oltre:
a) il 100% per quanto concerne il BOD5 ed il COD;
b) il 150% per i solidi sospesi;
c) la misura fissata in sede di autorizzazione per gli altri parametri.
5. In relazione alle caratteristiche degli scarichi, in fase di autorizzazione
possono essere stabilite modalità diverse di campionamento per i controlli e gli
autocontrolli.
6. Nei casi di cui all’articolo 10, comma 3 gli accertamenti analitici
finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 3
dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999 sono eseguiti almeno una volta all’anno,
limitatamente ai parametri caratteristici degli scarichi di acque reflue
industriali immessi nelle reti fognarie.
Art. 37 - Scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e.
1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite
di emissione prescritti per gli scarichi di cui al capo III del titolo III sono
eseguiti con le modalità di cui all’allegato 5 del d.lgs. 152/1999.
Art. 38 - Metodi di campionamento ed analisi
1. A tutti i tipi di scarico di cui al presente titolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del punto 4 - Metodi di campionamento ed
analisi - dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999.
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
regolamento della Regione lombarda.
(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/139 del 14 marzo
2006)
ALLEGATO A - ACQUE REFLUE DOMESTICHE
1. Le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e
dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se
scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o
di produzione di beni;
2. In quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle
domestiche e/o al metabolismo umano, le acque reflue provenienti da:
a. laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
b. lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta
direttamente e esclusivamente all’utenza residenziale;
c. vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio,
anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla
vendita stessa;
d. attività alberghiera e di ristorazione.
ALLEGATO B
Tabella 1 - Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, a
monte di ogni trattamento depurativo, per essere assimilate alle acque reflue
domestiche
PARAMETRI |
Unità di misura
|
VALORE LIMITE |
pH
|
–
|
6,5
¸
8,5 |
Temperatura |
ºC
|
30
|
Colore |
–
|
Non
percettibile su uno spessore di 10 cm
dopo
diluizione 1:40 |
Odore
|
–
|
Non
deve essere causa di inconvenienti e molestie di
qualsiasi genere |
Solidi sospesi totali |
[mg/l] |
350
|
BOD5
|
[mg/l] |
250
|
COD
|
[mg/l] |
500
|
Cloruri (come Cl) |
[mg/l] |
la
concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate
+ 40
mg/l |
Fosforo totale (come P) |
[mg/l] |
6
|
Azoto
ammoniacale (come NH4) |
[mg/l] |
40
|
Azoto
nitroso (come N) |
[mg/l] |
0,6
|
Azoto
totale (come N) |
[mg/l] |
50
|
Grassi e oli animali/vegetali |
[mg/l] |
60
|
Tensioattivi |
[mg/l] |
10
|
Tutti
quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3
dell’Allegato 5 al decreto |
– |
I
valori limite di emissione prescritti dalla medesima
Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali |
Tabella 2 - Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue
urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2000
a.e., con l’eccezione di quelli provenienti da agglomerati con popolazione
equivalente superiore a 400 e inferiore a 2.000 recapitati sul suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo
PARAMETRI |
POTENZIALITÀ IMPIANTO [abitanti equivalenti] |
> 50
< 100 |
> 100
< 400 |
> 400
< 2.000 |
BOD5
[mg/l] |
. |
60
(1) |
40
|
COD
[mg/l] |
. |
160
|
160
|
Solidi sospesi totali [mg/l] |
. |
80
|
60
|
Grassi e oli animali/vegetali [mg/l] |
. |
20
|
20
|
Azoto
ammoniacale (come NH4) [mg/l] |
. |
– |
25
|
Solidi sedimentabili [ml/l] |
05
|
. |
. |
___
(1) Il limite non si applica nel caso di lagunaggio naturale.
___
Tabella 3 - Valori limite di emissione per le acque reflue urbane degli impianti
di trattamento a servizio di agglomerati con una popolazione superiore a 400 e
inferiore a 2000 abitanti equivalenti recapitate sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo
PARAMETRI |
Unità di misura |
VALORE LIMITE |
Solidi sospesi totale |
[mg/l] |
35
|
BOD5
|
[mg/l] |
25
|
COD
|
[mg/l] |
125
|
Azoto
totale |
[mg/l] |
30
|
Fosforo totale |
[mg/l] |
4 |
Tensioattivi totali |
[mg/l] |
2 |
Tutti
quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 4
dell’Allegato 5 al decreto |
–
|
I
valori limiti di emissione prescritti dalla
medesima Tabella 4 |
Tabella 4 - Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane
provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 2000
abitanti equivalenti recapitati nei laghi e nei relativi bacini drenanti
PARAMETRI [mg/l] |
POTENZIALITÀ IMPIANTO [abitanti equivalenti] |
>
2.000
< 10.000 |
>
10.000
< 50.000 |
>
50.000
< 100.000 |
>
100.000 |
BOD5 |
25 |
25 |
10 |
10 |
COD |
125 |
125 |
60 |
60 |
Solidi sospesi |
35 |
35 |
15 |
15 |
Fosforo totale |
2 |
1 [*] |
0,5 |
0,5 |
Azoto totale |
- |
15 |
15 |
10 |
___
[*] Per gli scarichi recapitati nell’area sensibile Lago di Lugano, il limite è
ridotto a 0,5 mg/l.
___
Tabella 5 - Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane
provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 2000
abitanti equivalenti recapitati nella restante parte del territorio regionale
drenante alle aree sensibili delta del Po e aree costiere dell’Adriatico Nord
Occidentale
PARAMETRI [mg/l]
|
POTENZIALITÀ IMPIANTO [abitanti equivalenti] |
> 2.000
< 10.000
|
> 10.000
< 50.000
|
> 50.000
< 100.000
|
> 100.000 |
BOD5
|
25
|
25
|
10
|
10
|
COD
|
125
|
125
|
60
|
60
|
Solidi sospesi |
35
|
35
|
15
|
15
|
Fosforo totale |
– |
2 |
1 |
1 |
Azoto
totale |
– |
15
|
15
|
10
|
Tabella 6 - Valori limite di emissione, al 31 dicembre 2008, per gli scarichi di
acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari
o superiore a 2000 abitanti equivalenti recapitati nella restante parte del
territorio regionale drenante alle aree sensibili delta del Po e aree costiere
dell’Adriatico Nord Occidentale
PARAMETRI [mg/l]
|
POTENZIALITÀ IMPIANTO [abitanti equivalenti]
|
> 2.000
< 10.000
|
> 10.000
< 50.000
|
> 50.000
< 100.000
|
>
100.000 |
Fosforo totale |
– |
2 |
2 |
1 |
Azoto
totale |
– |
15
|
15
|
10
|
Tabella 7 - Numero minimo di campioni che devono essere assoggettati ad
accertamenti analitici da parte del gestore per scarichi di acque reflue urbane
provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2.000 a.e.
a.e. serviti dall’impianto
|
NUMERO DI CAMPIONI
|
Primo anno e anno successivo a
quello in cui
sia stata accertata la irregolarità dello scarico |
Anni successivi a quelli in cui lo
scarico
sia risultato regolare |
100 <
a.e. < 400 |
6
campioni |
3
campioni |
400 <
a.e. < 2.000 |
8
campioni |
4
campioni |
|